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Procedure di cittadinanza ed immigrazione

 

La legge n. 555 del 1912 sulla cittadinanza italiana, permetteva di trasmettere la cittadinanza soltanto per via paterna e non per via materna. È intervenuta la Corte Costituzionale, che con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 di detta legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio naturale di madre cittadina. Inoltre, la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Pertanto, se un cittadino straniero discende per via materna da una cittadina italiana e vuole acquistare la cittadinanza italiana, deve ricorrere innanzi il Tribunale Civile competente, il quale, con sentenza dichiarerà il ricorrente cittadino italiano, ordinando, di conseguenza, all’ufficiale di stato civile del Comune dal quale proveniva l’antenato di procedere all’annotazione sui relativi registri. Da qualche tempo, a causa dell’enorme ritardo in cui i Consolati italiani in Brasile e nei paesi del Sud America esaminano le richieste di cittadinanza in via paterna si è aperta la possibilità di agire per via giudiziale anche su tale fronte.